Installare una pompa di calore è edilizia libera?
Quale autorizzazione devo chiedere in Comune per installare la pompa di calore?
La questione è complessa e premettiamo subito che non c’è una risposta definitiva alla domanda: siamo in Italia e le leggi si sovrappongono come i layer di Autocad ed a volte quando il legislatore, in buona fede, cerca di semplificare, alla fine aggiunge solo l’ennesimo layer.
Premesso ciò, in questo articolo vi diamo il nostro punto di vista, aggiornato a Giugno 2024.
L’installazione che certamente è stata derubricata ad intervento di edilizia libera è quella legata ai climatizzatori; nell’Allegato II del D.Lgs. 199/2021 si stabilisce che:
- se la pompa di calore è di tipo “ARIA-ARIA” (semplificando, tutti i classici climatizzatori lo sono)
- se la potenza nominale è inferiore a 12 kW (anche in questo caso, la stragrande maggioranza dei climatizzatori sono sotto questa soglia)
allora l’installazione della pompa di calore (aria-aria) è un intervento che non richiede alcuna autorizzazione o altra comunicazione al Comune o altri enti (devono essere verificate entrambe le condizioni). Fanno eccezione le installazioni in aree vincolate.
Autorizzazioni diverse per le pompe di calore ARIA-ACQUA
Per le altre tipologie di pompe di calore, quelle “ARIA-ACQUA” la situazione è diversa: parliamo delle pompe di calore utilizzate per pavimenti radianti, termosifoni, ventilconvettori, soffitti radianti, ma anche le pompe di calore per la produzione di acqua calda sanitaria.
La versione aggiornata dell’ articolo 6 DPR 380/01 (aggiornata al cosiddetto decreto “Salva Casa” DL 69/24) prevede le seguenti semplificazioni per evitare di chiedere autorizzazioni per l’installazione di pompe di calore:
- se la potenza nominale della pompa di calore è inferiore a 40 kW
- se l’installazione ricade negli interventi di manutenzione ordinaria
in questi casi, si ricade di nuovo nell’edilizia libera e si procede con l’installazione senza preoccuparsi delle autorizzazioni.
Ora, mentre il primo requisito (quello sulla potenza nominale) è di facile verifica, il secondo (quello sulla manutenzione ordinaria) è complesso da verificare.
Nessuna autorizzazione per le pompe di calore per acqua calda sanitaria
Il legislatore ha voluto dare una mano ai tecnici, dichiarando che le pompe di calore per la produzione di acqua calda sanitaria sono da intendersi come “estensione dell’impianto idrico-sanitario già in opera” pertanto sono opere di manutenzione ordinaria e ricadono in edilizia libera.
Attenzione però: edilizia libera non si deve tradurre in edilizia selvaggia ! L’installazione deve sempre rispettare le normative di settore quali sicurezza, rumorosità, etc.
Edilizia libera non significa installare arbitrariamente: ricordiamo che non bisogna arrecare danno al fabbricato, nè ai vicini ad esempio e che non bisogna deturpare l’estetica del fabbricato o del territorio.
Edilizia libera per le pompe di calore idroniche
Resta il nocciolo della questione sulle pompe di calore ARIA-ACQUA (e su quelle ARIA-ARIA con potenza nominale maggiore di 12 kW, dato che la semplificazione per le ARIA-ARIA arriva fino a quella potenza).
A tal proposito, riportiamo la definizione normativa di interventi di manutenzione ordinaria:
“Si definiscono interventi di manutenzione ordinaria le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, purche’ non comportino alterazioni all’aspetto esterno del fabbricato e delle sue pertinenze“.
Da questa definizione apprendiamo subito un primo requisito fondamentale: l’installazione delle pompe di calore non deve alterare l’aspetto esterno del fabbricato, se vuole ricadere negli interventi di edilizia libera.
Ci viene in aiuto poi un punto dell’elenco dello stesso articolo 6 che stabilisce al punto d che i seguenti interventi:
”riparazione o sostituzione di impianti idraulici, elettrici, di riscaldamento, di ventilazione, per la fornitura del gas” sono interventi di manutenzione ordinaria.
Pertanto possiamo riassumere che una pompa di calore ARIA-ACQUA può essere installata senza la richiesta di autorizzazioni (EDILIZIA LIBERA) se sono soddisfatti i seguenti requisiti:
- Potenza nominale inferiore a 40 kW
- l’installazione non altera l’aspetto esterno del fabbricato
- non ricade in zone di vincolo paesaggistico o storico
Qual è il punto critico di questa interpretazione ?
E’ il punto 2: chi stabilisce che l’installazione non alteri l’aspetto esterno del fabbricato ?
A questo punto invertiamo l’onere della prova: se viene contestato questo punto, sarà il contestatore a dover dimostrare che la pompa di calore altera l’aspetto esterno del fabbricato.
Se la pompa di calore viene installata a terra, magari sul lato della casa nascosto dal fronte strada, senza stravolgimenti eclatanti, è quasi impossibile sostenere che alteri l’aspetto esterno del fabbricato. Ma sappiamo che in Italia, in ambito normativo e sanzionatorio, nulla è impossibile.
Autorizzazione all’installazione e detrazioni fiscali
E’ importante evidenziare che un intervento non autorizzato non potrà nemmeno usufruire dei BONUS (Casa, Eco o Sisma).
Pertanto la questione “pompa di calore edilizia libera” diventa di estrema importanza, come appare dalla risposta che il Ministero dell’economia e finanze (MEF) è stato chiamato a dare ad una interrogazione parlamentare, in Commissione finanze alla Camera il 22/09/2021: in mancanza di autorizzazione, dove necessaria, si perde la detrazione.
Ma questa risposta è in realtà una “non risposta” perchè, come visto in precedenza, secondo la nostra interpretazione non è necessaria l’autorizzazione per l’installazione di pompe di calore in ambito domestico (quindi con potenza sotto i 40 kW) se non alterano l’aspetto esterno del fabbricato.
In conclusione, conviene valutare bene di volta in volta l’opportunità di incaricare un professionista per presentare una CILA in Comune per l’installazione della pompa di calore, valutando attentamente le condizioni di installazione.
APE, ex Legge 10, Verifica requisiti acustici
In questo articolo abbiamo analizzato esclusivamente il caso di installazione di pompe di calore e la relativa autorizzazione Comunale (quindi è una questione più urbanistica che termotecnica).
Va da se che gli altri elaborati tecnici hanno altre peculiarità che non possiamo trattare in questo articolo (già la questione è delicata, se aggiungiamo altri argomenti rischiamo di generare altra confusione). Ad esempio, sostituendo il generatore di calore e cambiando vettore energetico è obbligatorio aggiornare il progetto termotecnico del fabbricato (ex. L.10) e di conseguenza si ricadrebbe nell’ambito della manutenzione straordinaria; ma nel caso di sostituzione con pompa di calore, si rientra nelle semplificazioni sopra trattate pertanto e l’intervento viene derubricato a manutenzione ordinaria – edilizia libera, pur restando l’obbligo di aggiornare la ex L.10.
E’ però importante sottolineare che ai fini della detrazione fiscale per BONUS CASA 50% e ECO BONUS 65%, eventuali controlli ADE o ENEA non verteranno sugli elaborati tecnici sopra indicati, ma sulle autorizzazioni all’installazione, come ben specificato nelle guide ADE (ad oggi la più recente è quella di Ottobre 2022, dove l’argomento è trattato al punto 1.4.6 dove si parla di rispetto delle normative URBANISTICHE ed EDILIZIE comunali).
Come accennato in precedenza, non bisogna confondere edilizia libera con edilizia selvaggia: anche in regime semplificato, resta l’onere da parte del committente di non arrecare danno e non inficiare la sicurezza del fabbricato.
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