La corsa al Super Eco Bonus 110%: le 10 tappe
Chi in questi frenetici mesi ha letto i nostri articoli su:
1) i 7 punti critici sulla cessione del credito
2) bolletta “sotto zero” con le detrazioni 110%
sa che abbiamo previsto già il 19 Maggio 2020 che le linee guida ADE non sarebbero uscite entro il 18 Giugno 2020 (come invece era scritto nel Decreto Rilancio) e nemmeno entro il 30 Giugno 2020 come più volte ripetuto dall’onorevole Fraccaro in diverse occasioni. Il Decreto infatti è stato convertito in legge in data 17/07/2020 (Legge n.77) e in data 24/07/2020 sono state pubblicate le Linee Guida dell’Agenzia delle Entrate in una versione inedita (“illustrazione informativa”);
Successivamente in data 08/08/2020 l’Agenzia ha emanato la Circolare n°24/E dove da maggiori e più esaustive spiegazioni (pur non sbilanciandosi ancora e lasciando nel titolo un vago “primi chiarimenti” al posto di “Linee Guida”).
Successivamente l’AdE ha scritto una circolare riepilogativa il 22/12/2021 , una versione delle procedure a Febbraio 2021, impropriamente detta GUIDA 2021. e recentemente l’ultima versione dalla GUIDA 2021 a Settembre 2021.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre pubblicato il provvedimento con il modello per consente di fruire dal prossimo 15 ottobre dell’opzione per lo “sconto in fattura” o la “cessione del credito d’imposta”.
Il MISE ha ha pubblicato i Decreti Attuativi a Luglio 2020:
– Decreto “Requisiti”
– Decreto “Asseverazioni”
Enea ha reso operativo il portale informatico per caricare le pratiche ed AdE anche per la sua parte (Cassetto Fiscale).
Enea ha pubblicato in data 23/02/2021 due importanti guide rapide: COMPUTO METRICO e ASSEVERAZIONE
Ad Agosto è stato pubblicato il D.M. 06/08/2020 dal MISE che stabilisce i nuovi limiti di trasmittanza da rispettare dal gennaio 2021: DECRETO EFFICIENZA ENERGETICA
Formalmente, quindi, il 2021 si apre come anno operativo per il Super Eco Bonus 110%, anche se restano numerose contraddizioni e punti di conflitto normativo ed interpretativo tra MISE, AdE ed ENEA.
La legge di bilancio per il 2022 ha esteso la possibilità di usufruire del Super Eco Bonus fino al 31/12/2022 per le unità indipendenti che abbiano raggiunto un SAL del 30% entro il 30/06/2022.
La condizione del SAL 30% deve essere certificata dall’Asseveratore.
La iS ENERGY Srl valuta la possibilità di garantire il raggiungimento del SAL 30% per il 30/06/2022 solo per coloro che abbiano presentato la CILAS in Comune entro il 31/01/2022 ed abbiano uno studio di diagnosi energetica pronto entro il 28/02/2022
Le 10 Tappe per il Super Eco Bonus
Essendo stato definito il percorso per quella che noi abbiamo definito “La Corsa al Super Eco Bonus“, riassumiamo di seguito le PRINCIPALI 10 TAPPE per chi vorrà arrivare al traguardo in tempo utile, ovvero entro il 30/06/2022 per le unifamiliari (esteso al 31/12/2022 per quelle che raggiungono il SAL 30% entro il 30/06/2022) ed il 31/12/2022 per i condomini:
1) Elaborare uno studio termotecnico della propria abitazione: questo studio è la “Diagnosi Energetica del fabbricato” ed è propedeutico per la successiva redazione della relazione tecnica “ex Legge 10”. Per i clienti che hanno fatto la diagnosi energetica con noi, il costo della relazione “ex Legge 10” sarà oggetto di sconto dedicato.
NB: senza Diagnosi Energetica è inutile fare ipotesi, ragionamenti e preventivi per interventi in Super Bonus, data la complessità e la difficoltà normativa e burocratica, perchè il rischio di compiere errori gravi di valutazione è molto elevato ed il tempo a disposizione è poco (sia per il cliente, sia per noi);
2) Effettuare una verifica di conformità urbanistico-catastale: “condicio sine qua non” per accedere la bonus è che il fabbricato sia conforme al regolamento edilizio comunale ed alla licenza edilizia, inoltre le planimetrie catastali devono essere corrispondenti allo stato attuale del fabbricato; questa verifica non è fattibile con iS Energy, quindi ogni cliente dovrà incaricare un professionista (possibilmente che operi all’interno del Comune di riferimento del fabbricato) e valutare bene l’aspetto con una relazione firmata e timbrata; L’Agenzia delle Entrate ha specificato che è possibile sanare i piccoli abusi edilizi anche in corso d’opera, ma prima della fine lavori (punto da approfondire meglio con il professionista incaricato); è ovvio che non si possono sanare gli abusi attribuendo i costi di risanamento all’incentivo Super Eco Bonus;
NB: senza la conformità urbanistico*catastale è inutile ragionare di Super Eco Bonus, perchè è molto rischioso, secondo il nostro avviso; da Giugno 2021 è disponibile lo strumento semplificato cosiddetto CILAS (CILA Semplificata) che formalmente evita la verifica dello stato legittimo del fabbricato: siccome è un aspetto molto delicato e la questione è burocraticamente spinosa, invitiamo sempre ad approfondire il discorso con il proprio professionista di fiducia;
3) Scegliere lo scenario di intervento (tra quelli presentati in Diagnosi Energetica) per accedere al Super Eco Bonus: in questa fase è importante definire oltre al prezzo, anche le tempistiche di realizzazione;
4) Scegliere il professionista “asseveratore” ed incaricarlo di fare una verifica di “pre-asseverabilità” in base a quanto stabilito al punto precedente ed in relazione ad i requisiti necessari per accedere al Super Eco Bonus; successivamente l’asseveratore controllerà se lo scenario scelto dalla diagnosi energetica consente il salto delle 2 classi energetiche, se i materiali hanno la certificazione CAM, se è verificata la congruità dei prezzi, se sono verificati i limiti di trasmittanza, etc. Se “tutto quadra” si procede con la contrattualizzazione con iS ENERGY, si passa ai sopralluoghi esecutivi ed al pagamento degli acconti per conferma d’ordine; iS ENERGY non assevera per evitare accuse di conflitto di interessi in fase di controlli Enea ed Ade (se un unico soggetto progetta, vende, realizza, collauda ed assevera, manca una figura terza indipendente che esegua i controlli come previsto dalla norma di riferimento per il Super Eco Bonus);
5) Ottenere le autorizzazioni per gli interventi di ristrutturazione e/o riqualificazione energetica scelti, laddove previste (anche in questa fase, il cliente incarica un professionista come al punto 2); inoltre bisogna elaborare la relazione tecnica “Ex Legge 10” e consegnarla in Comune, il MISE ha inserito la relazione tecnica “ex Legge 10” come primo punto dell’asseverazione e sarà quasi sempre obbligatoria (chi ha già fatto la Diagnosi Energetica con noi, ottiene uno sconto dedicato su questo documento);
6) Realizzare i lavori di riqualificazione energetica con relative dichiarazioni di conformità delle opere realizzate, rispettando le modalità di pagamento con bonifico previste dalla guida Ade;
7) Ottenere l’asseverazione timbrata e firmata dal professionista abilitato, compresa di APE (pre e post) e di pratica ENEA; su questo punto è bene ricordare che per garantire i requisiti di terzietà e imparzialità, iS Energy non effettuerà asseverazioni.
Abbiamo attivato una convenzione con un consulente esperto FINECO per gestire la parte di cessione del credito ed asseverazione: è in sede a Pinerolo tutti i mercoledì pomeriggio per gestire direttamente questi aspetti, per i nostri clienti. Per la parte di asseverazione, facciamo presente che i tempi si sono allungati moltissimo;
8) Ottenere il visto di conformità dal CAF (o dal commercialista abilitato) nel caso in cui si voglia utilizzare la cessione del credito o lo sconto in fattura (iS Energy non applica lo Sconto in Fattura);
9) Completare la pratica sul portale dall’Agenzia delle Entrate, in caso di cessione del credito o sconto in fattura (potrebbe essere necessario questo passaggio anche per la detrazione diretta, si attendono chiarimenti);
10) Attivarsi con il proprio commercialista per le dichiarazioni dei redditi successive all’anno di realizzazione della riqualificazione energetica (per chi vuole utilizzare le detrazioni 110% direttamente sul proprio IRPEF); in alternativa chiudere l’accordo ci cessione del credito con la propria Banca (o altro istituto di credito) per recuperare subito il 100% di quanto speso per l’intervento di riqualificazione energetica.
Il limite per completare i lavori con il Super Eco Bonus è fissato dalla legge al 30/06/2022 per le abitazioni unifamiliari(i condomini hanno altri 6 mesi).
La “corsa al super eco bonus” è iniziata e le difficoltà da superare sono importanti sia in termini burocratici, sia in termini di cantiere (reperimento materiale, disponibilità manodopera, etc.).
iS ENERGY, come sempre, parla un linguaggio chiaro e trasparente verso i propri clienti, evidenziando i punti deboli del sistema Super Bonus per dare la massima consapevolezza ai clienti che vogliono intraprendere questa corsa scegliendo il nostro team.
Cessione del credito ed Asseverazione
Per tutta la parte operativa burocratica, iS Energy ha indirizzato i propri clienti verso FINECO la quale ha sviluppato un prodotto completo per la gestione di:
1) ASSEVERAZIONE (attualmente si è accumulato molto ritardo e suggeriamo di trovare un proprio asseveratore)
2) VISTO DI CONFORMITA’
3) CESSIONE DEL CREDITO
4) PRESTITI DEDICATI
Per agevolare i nostri clienti, abbiamo messo a disposizione i nostri uffici ad un consulente specializzato FINECO: tutti i mercoledì pomeriggio è presso la nostra sede di Pinerolo, su appuntamento.
La diagnosi energetica
Come accennato precedentemente, il Decreto Rilancio fissa dei paletti per poter accedere al SuperBonus 110%: uno di questi paletti è riuscire ad incrementare l’efficienza energetica della propria abitazione almeno con un miglioramento di 2 classi energetiche.
La nostra esperienza nel campo delle riqualificazioni energetiche ci consente di non improvvisarci in questo anno e mezzo a disposizione e di proporre ai clienti la nostra proposta “classica” dal 2014 ad oggi: avviare con noi uno studio termotecnico della propria abitazione (DIAGNOSI ENERGETICA): studio necessario e propedeutico per valutare gli interventi di miglioramento energetico del proprio fabbricato, senza il quale non è possibile parlare seriamente di Super Eco Bonus.
Contattaci per maggiori info.
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