Fotovoltaico, paesaggistica e autorizzazione Soprintendenza
Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ormai da considerare “opere di pubblica utilità“: è acclarato e confermato, sia dalla normativa nazionale che da quella Europea, ed ora con diverse sentenze di TAR e Consiglio di Stato.
Con la a sentenza numero 214 del 2023 del Tar Abruzzo non ci sono più motivi per vietare l’installazione del campo fotovoltaico su edifici in zone vincolate, a patto che rispetti alcuni requisiti fondamentali:
- sia complanare alla falda
- sia compreso nella sagoma del tetto
- abbia un colore coerente con il contesto urbanistico/paesaggistico (se richiesto dalla Soprintendenza)
- non ricada in un’area dichiarata “non idonea” dalla Regione
Se l’impianto fotovoltaico rispetta questi requisiti, non ci sono motivazioni valide per impedirne l’installazione: fotovoltaico, soprintendenza ed autorizzazione paesaggistica devono fare pace……… per il bene dell’ambiente.
La Soprintendenza deve cambiare parere sul fotovoltaico
Partiamo dal 2018, TAR Lombardia:
“La sola visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici non configura ex se un’ipotesi di incompatibilità paesaggistica, in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici – pur innovando la tipologia e morfologia della copertura – non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva (T.A.R. Lombardia, Sez. III, 21 febbraio 2018 n. 496)”
Successivamente, con la sentenza 2242/2022, il Consiglio di Stato ha stabilito che l’eventuale diniego della Soprintendenza deve essere giustificato da un vincolo (ambientale, paesaggistico o culturale) altrimenti non è accettabile. Il Consiglio di Stato osserva anche che il piano territoriale paesistico regionale (PTPR) non ha potere di apporre vincoli contro la realizzazione di impianti fotovoltaici.
Ancora, il TAR Abruzzo nel 2023 ha stabilito che il parere negativo della Soprintendenza per l’autorizzazione paesaggistica all’installazione dell’impianto fotovoltaico in zona vincolata, non è corretto se vengono rispettate le 4 condizioni sopra riportate; sostanzialmente perchè la presenza dei moduli fotovoltaici sul tetto “non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva”.
Per ultimo, il TAR Lombardia nel 2024 con la sentenza del 4 ottobre 2024, n. 778 ha annullato il parare contratio della Commissione Locale del Paesaggio all’installazione di un campo fotovoltaico su un immobile ricadente in area vincolata ed ha stabilito ancora una volta che la realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti (nel rispetto di sagoma e complanarità) non necessitano di autorizzazione, considerato quanto disposto dall’art. 7 bis, comma 5, d.lgs. n. 28/2011.
Se l’immobile ricade nei casi previsti dall’art. 136, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. 42/2004, concernenti rispettivamente “le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza”, e “i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici”, allora bisogna richiedere il parere della Soprintendenza per installare il campo fotovoltaico.
Per fugare ogni dubbio, siccome la produzione di energia con fonti rinnovabili costituisce un obiettivo di interesse nazionale conforme al diritto europeo (direttive 2001/77/CE, 2009/28/CE e, da ultimo, 2018/2001/UE), vale la seguente indicazione che riportiamo integralmente:
“le motivazioni dell’eventuale diniego (seppur parziale) di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile devono essere particolarmente stringenti, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente che l’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica.
Ogni nuova opera d’altronde ha una qualche incidenza sul paesaggio (che è costituito, secondo una delle definizioni più appropriate, dalla interazione tra le opere dell’uomo e la natura), di tal che il giudizio di compatibilità paesaggistica non può limitarsi a rilevare l’oggettività del novum sul paesaggio preesistente, posto che in tal modo ogni nuova opera, in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente quadro paesaggistico, sarebbe di per sé non autorizzabile.
Tali considerazioni impongono una più severa comparazione tra i diversi interessi coinvolti nel rilascio dei titoli abilitativi – ivi compreso quello paesaggistico – alla realizzazione … di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile (nella specie da fonte solare). Tale comparazione, infatti, nei casi in cui l’opera progettata dal privato ha una espressa qualificazione legale in termini di opera di pubblica utilità, non può ridursi all’esame della ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, che connota generalmente il tema della compatibilità paesaggistica negli ordinari interventi edilizi, ma impone una valutazione più analitica che si faccia carico di esaminare la complessità degli interessi coinvolti: la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici”.
Lavoro nel settore del fotovoltaico dal 2006, quindi ho vissuto in prima persona il cambiamento culturale che ha accompagnato il fotovoltaico in questi anni: posso affermare che ormai il campo fotovoltaico sul tetto è percepito dai cittadini alla stregua dell’antenna TV o della parabola satellitare, quindi come un impianto tecnologico indispensabile per la casa.
Cosa fare se l’immobile si trova in una zona industriale?
Se l’area in cui intendete sviluppare un impianto fotovoltaico ricade proprio in zona industriale, non preoccupatevi, dal 2023 il Tribunale amministrativo della Sardegna ha affermato che per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in aree destinate all’industria non si avrà più bisogno dell’autorizzazione unica, poiché si tratterà di edilizia libera equiparata a manutenzione ordinaria.
I giudici del Tar sardo hanno deliberato il seguente articolo (22-bis del Dlgs 199/2021): si possono applicare procedure semplificate per velocizzare i tempi di realizzazione fotovoltaica, ma questo non vuol dire che le aree soggette a vincoli paesaggistici non siano da valutare insieme al coinvolgimento della Soprintendenza.
Cosa fare se la casa è in zona vincolata?
Distinguiamo subito il tipo di vincolo, semplificando:
- ambientale, idrogeologico (Ex Galasso) art. 142 del codice dei beni culturali, quindi vicino a fiumi, laghi e mari: in questo caso, rispettando i 4 punti sopra indicati, siamo in EDILIZIA LIBERA
- storico culturale, paesaggistico, archeologico, art. 136 del codice dei beni culturali, quindi centro storico, collina, zone tutelate per particolare bellezza, etc. : in questi caso allora serve il parere della SOPRINTENDENZA
Se il vostro fabbricato ricade nel punto 2, allora abbiamo 3 suggerimenti:
- Il primo suggerimento è quello di rivolgersi ad un professionista preparato in materia, che conosca la normativa autorizzativa e le evoluzioni della stessa in merito agli impianti fotovoltaici.
- Il secondo suggerimento è quello di inserire la citazione alla sentenza del TAR Abruzzo sopra riportata all’interno della pratica per l’autorizzazione paesaggistica: richiamarla in più punti e fare riferimento ad essa per giustificare la necessità dell’installazione del campo fotovoltaico sul tetto.
- Il terzo suggerimento è quello di inserire il campo fotovoltaico in un più ampio progetto per la degassificazione della propria casa, per dimostrare che la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile è indispensabile per la vostra casa gas free. Per questo motivo, è interessante ottenere per la propria casa l’elaborato di Diagnosi Energetica all’interno del quale si dimostra con precisione ingegneristica, quali sono gli interventi da fare per trasformare la casa in una casa gas free.
Moduli black e soprintendenza
Dal 2006 ad oggi ho progettato personalmente oltre 1000 impianti fotovoltaici; in tante occasioni ho avuto modo di constatare che i funzionari della Soprintendenza trovano particolarmente adeguata l’installazione di un modulo fotovoltaico nero, soprattutto se architettonicamente integrato nella copertura e se realizzato con un layout armonioso. Quindi non è sempre necessario utilizzare moduli “colorati” per ottenere il parere positivo della Soprintentenza: certo è che se presentate la pratica di autorizzazione paesaggistica con i moduli colorati sul tetto, vi vincolati da soli.
Con la iS ENERGY abbiamo realizzato decine di impianti in zone vincolate soggetti ad autorizzazione paesaggistica, e proprio grazie a moduli fotovoltaici neri come i Sunpower Black (sia Maxeon, sia Performance): il segreto sta nel concepire un layout che risulti gradevole alla vista ed armoniosamente integrato nella copertura.
Pertanto, il nostro caldo suggerimento è quello di non farsi scoraggiare se si ha una casa in zona vincolata, ma di procedere con la progettazione di un impianto fotovoltaico Black oppure con moduli colorati dello stesso colore della copertura; se poi si aggiunge uno studio di Diagnosi Energetica della propria casa per avviare il processo di degassificazione, non ci saranno problemi.
ing. Simone Scotto di Carlo
Direttore Tecnico iS ENERGY Srl
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